Descrizione
I certificati ed estratti sono atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona.
I certificati e gli estratti per riassunto degli atti di stato civile possano essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, senza che sia necessario dimostrare la titolarità di un interesse particolare.
Il rilascio di estratti di nascita con indicazione della paternità e della maternità, regolato dall'articolo 3 del d.P.R. 432/1957, è consentito soltanto a richiesta dell'interessato per l'esercizio di diritti o l'adempimento di doveri derivanti dallo status di figlio.
Casi particolari: copia integrale dell'atto di stato civile
L'istanza di rilascio della copia integrale (fotocopia) degli atti di stato civile deve esse motivata sulla base di una delle casistiche previste dalla legge (art.107 d.P.R. 396/2000): rilascio al soggetto cui l'atto di riferisce, o a un suo figlio minorenne, previa identificazione; rilascio al soggetto portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale, previa istanza scritta.
L'art. 177, comma 3, del d.Lgs. 196/2003 che aveva introdotto la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile decorsi settant'anni dalla loro formazione, è stato abrogato dall' art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), d.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.