Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale di Stato Civile

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L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11.12.2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di: - Celebrazione del matrimonio in forma civile - Celebrazione del matrimonio in forma religiosa - Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero) - Residenza di uno dei coniugi. Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Inoltre l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti). Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio. La domanda di divorzio può essere chiesta dopo 6 mesi se la separazione è consensuale o dopo 1 anno se la separazione è giudiziale Le fasi dell'accordo: - Entrambi i coniugi dovranno presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati); - L'Ufficiale dello Stato Civile, sulla base delle dichiarazioni prodotte, acquisirà idonea documentazione per verificare quanto contenuto nella dichiarazione sopra indicata. - Una volta effettuata la verifica, l'Ufficiale dello Stato Civile contatterà i coniugi per fissare l'appuntamento per la redazione dell'atto di separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione e divorzio; - Il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 50,00. Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti; - L'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo); - Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo. I cittadini interessati ad avviare una praticha di separazione o divorzio dovranno trasmettere la modulistica allegata, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di valildità, alla mail protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it

Pubblicazione

2023 13 feb

Data Ultima Modifica

Creazione

Inserito sul sito il lunedì 27 marzo 2023 alle ore 17:16:56 per numero giorni 618

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